IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista le legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facolta' di ingegneria in data 21 febbraio 1992, dal consiglio di amministrazione in data 28 aprile 1992 e dal senato accademico in data 12 maggio 1992; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 9 luglio 1922 e del 22 aprile 1993; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli 100, 105 e 107 relativi ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria, sono integrati come segue: Art. 105 (Annualita' obbligatorie): in " a) Laurea in ingegneria chimica", fra le annualita' caratterizzanti il corso di laurea, in luogo di: "1 nei raggruppamenti C050 - Chimica organica", sostituire: "1 nei raggruppamenti C050 - Chimica organica C060 - Chimica". Art. 107 (Denominazione degli insegnamenti attivabili): dopo "F221) Igiene generale ed applicata: 1. Igiene dell'ambiente e del territorio", aggiungere: "G052) industrie agrarie e microbiologia agraria: 1) tecnologie alimentari"; nel gruppo "I152) principi di ingegneria chimica", aggiungere: "5) fondamenti dei processi di separazione", e scalare le annualita' successive; nel gruppo "I154) teoria dello sviluppo dei processi chimici", aggiungere: "4) analisi e simulazione dei processi chimici", scalare l'insegnamento successivo, aggiungere ancora: "6) ottimizzazione dei processi chimici", e scalare gli insegnamenti successivi; nel gruppo "I155) chimica industriale", aggiungere: "5) processi di separazione", e scalare gli insegnamenti successivi. Art. 100 (Corsi di laurea): quarto comma, al punto "1) corso di laurea in ingegneria civile", aggiungere dopo "indirizzi": "1) edile", e scalare gli indirizzi successivi. Art. 105 (Annualita' obbligatorie): in " b) laurea in ingegneria civile", nelle annualita' afferenti al settore civile, sostituire: "2 nei raggruppamenti: I042 - Macchine e sistemi energetici; I050 - Fisica tecnica; I070 - Meccanica applicata alle macchine; I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche; I180 - Macchine ed azionamenti elettrici", con "1 nei raggruppamenti: I042 - Macchine e sistemi energetici; I050 - Fisica tecnica; I070 - Meccanica applicata alle macchine; I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche; I180 - Macchine ed azionamenti elettrici; in " b) laurea in ingegneria civile", dopo "Per gli indirizzi del corso di laurea in ingegneria civile sono inoltre obbligatorie le seguenti annualita:", aggiungere: "Indirizzo edile: 1 nel raggruppamento H081 - Architettura tecnica; 3 nel raggruppamento H082 - Progettazione edilizia; 2 nel raggruppamento H120 - Storia dell'architettura; 1 nel raggruppamento H143 - Tecnica urbanistica"; in " d) laurea in ingegneria elettronica" nelle anualita' caratterizzanti il corso di laurea, sostituire: "1 nel raggruppamento I240 - Automatica; 1 nel raggruppamento I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, con "1 nei raggruppamenti I200 - Misure elettriche ed elettroniche; I240 - Automatica; 1 nei raggruppamenti I210 - Elettronica; I250 - Sistemi dielaborazione delle informazioni"; in " d) laurea in ingegneria elettronica", sostituire le annualita' obbligatorie per l'indirizzo microelettronica con le seguenti: "1 nei raggruppamenti I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche; I200 - Misure elettriche ed elettroniche; I210 - Elettronica; 2 nel raggruppamento I240 - Elettronica; 1 nei raggruppamenti I210 - Elettronica; I250 - Sistemi di elettronica", e quelle per l'indirizzo strumentazione con le seguenti: "1 nei raggruppamenti I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche; I210 - Elettronica; I220 - Campi elettromagnetici; 1 nei raggruppamenti I200 - Misure elettriche ed elettroniche; I210 - Elettronica; 1 nel raggruppamento I210 - Elettronica; 1 nei raggruppamenti I210 - Elettronica; I240 - Automatica"; in " e) laurea in ingengeria meccanica", sostituire: "1 nel raggruppamento I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche", con "1 nel raggruppamento I180 - Macchine ed azionamenti elettrici nell'indirizzo veicoli terrestri". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Genova, 15 marzo 1994 Il rettore