IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista le legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della facolta' di ingegneria in data 21 febbraio 1992, dal  consiglio
di  amministrazione in data 28 aprile 1992 e dal senato accademico in
data 12 maggio 1992;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta,  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle  deliberazioni  degli  organi  accademici  e
convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle
adunanze del 9 luglio 1922 e del 22 aprile 1993;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Genova,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli articoli 100, 105 e 107  relativi  ai  corsi  di  laurea  della
facolta' di ingegneria, sono integrati come segue:
  Art.  105  (Annualita'  obbligatorie): in " a) Laurea in ingegneria
chimica", fra le annualita' caratterizzanti il corso  di  laurea,  in
luogo di:
  "1 nei raggruppamenti C050 - Chimica organica",
    sostituire:
  "1 nei raggruppamenti C050 - Chimica organica
                        C060 - Chimica".
 Art.  107 (Denominazione degli insegnamenti attivabili): dopo "F221)
Igiene  generale  ed  applicata:  1.  Igiene  dell'ambiente   e   del
territorio", aggiungere:
   "G052) industrie agrarie e microbiologia agraria:
    1) tecnologie alimentari";
   nel gruppo "I152) principi di ingegneria chimica", aggiungere:
    "5)  fondamenti  dei  processi  di  separazione",  e  scalare  le
annualita' successive;
   nel gruppo "I154) teoria dello  sviluppo  dei  processi  chimici",
aggiungere:
    "4)   analisi   e  simulazione  dei  processi  chimici",  scalare
l'insegnamento successivo, aggiungere ancora:
    "6)   ottimizzazione   dei   processi  chimici",  e  scalare  gli
insegnamenti successivi;
   nel gruppo "I155) chimica industriale", aggiungere:
    "5) processi di separazione",
e scalare gli insegnamenti successivi.
  Art. 100 (Corsi di laurea): quarto comma, al  punto  "1)  corso  di
laurea  in  ingegneria  civile",  aggiungere  dopo  "indirizzi":  "1)
edile", e scalare gli indirizzi successivi.
  Art. 105 (Annualita' obbligatorie):
   in " b) laurea in ingegneria civile", nelle  annualita'  afferenti
al settore civile, sostituire:
 "2 nei raggruppamenti:
   I042 - Macchine e sistemi energetici;
   I050 - Fisica tecnica;
   I070 - Meccanica applicata alle macchine;
   I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche;
   I180 - Macchine ed azionamenti elettrici",
con
 "1 nei raggruppamenti:
   I042 - Macchine e sistemi energetici;
   I050 - Fisica tecnica;
   I070 - Meccanica applicata alle macchine;
   I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche;
   I180 - Macchine ed azionamenti elettrici;
   in  " b) laurea in ingegneria civile", dopo "Per gli indirizzi del
corso di laurea in ingegneria civile  sono  inoltre  obbligatorie  le
seguenti annualita:", aggiungere:
  "Indirizzo edile:
 
  1 nel raggruppamento H081 - Architettura tecnica;
  3 nel raggruppamento H082 - Progettazione edilizia;
  2 nel raggruppamento H120 - Storia dell'architettura;
  1 nel raggruppamento H143 - Tecnica urbanistica";
   in   "  d)  laurea  in  ingegneria  elettronica"  nelle  anualita'
caratterizzanti il corso di laurea, sostituire:
  "1 nel raggruppamento I240 - Automatica;
  1 nel raggruppamento I250 - Sistemi di elaborazione delle
                               informazioni,
con
 "1 nei raggruppamenti I200 - Misure elettriche ed elettroniche;
                       I240 - Automatica;
  1 nei raggruppamenti I210 - Elettronica;
                       I250 - Sistemi dielaborazione delle
                               informazioni";
   in  "  d)  laurea  in  ingegneria  elettronica",   sostituire   le
annualita'  obbligatorie  per  l'indirizzo  microelettronica  con  le
seguenti:
 "1 nei raggruppamenti I170 - Elettrotecnica e tecnologie
                               elettriche;
                       I200 - Misure elettriche ed elettroniche;
                       I210 - Elettronica;
  2 nel raggruppamento I240 - Elettronica;
  1 nei raggruppamenti I210 - Elettronica;
                       I250 - Sistemi di elettronica",
e quelle per l'indirizzo strumentazione con le seguenti:
 "1 nei raggruppamenti I170 - Elettrotecnica e tecnologie
                               elettriche;
                       I210 - Elettronica;
                       I220 - Campi elettromagnetici;
  1 nei raggruppamenti I200 - Misure elettriche ed elettroniche;
                       I210 - Elettronica;
  1 nel raggruppamento I210 - Elettronica;
  1 nei raggruppamenti I210 - Elettronica;
                       I240 - Automatica";
   in " e) laurea in ingengeria meccanica", sostituire:
 "1 nel raggruppamento I170 - Elettrotecnica e tecnologie
                               elettriche",
con
  "1 nel raggruppamento I180 - Macchine ed azionamenti elettrici
nell'indirizzo veicoli terrestri".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Genova, 15 marzo 1994
                                                           Il rettore